1. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, deve essere provvisto di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato alla sola preparazione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, preparazione, confezionamento e conservazione dei prodotti intermedi di panificazione nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. L'impresa che, mediante un impianto di cottura, provvede esclusivamente alle operazioni di cottura o di completamento di cottura di pane è tenuta a dichiararlo su cartelli ben visibili al consumatore finale.
a) localizzazione dell'impianto;
b) descrizione dell'impianto e delle principali modalità produttive;
c) oggetto della produzione, ovvero panificazione o produzione di impasti da pane;
d) produzione giornaliera prevista;
e) planimetria dei locali;
f) indicazione del nominativo del responsabile di panificazione.
6. Gli accertamenti della conformità dell'impianto ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono effettuati da una commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.