Art. 6.
(Impianti di panificazione e di cottura).

      1. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, deve essere provvisto di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
      2. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato alla sola preparazione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, preparazione, confezionamento e conservazione dei prodotti intermedi di panificazione nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
      3. L'impresa che, mediante un impianto di cottura, provvede esclusivamente alle operazioni di cottura o di completamento di cottura di pane è tenuta a dichiararlo su cartelli ben visibili al consumatore finale.

 

Pag. 8


      4. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un impianto di panificazione sono soggetti a rilascio di specifica autorizzazione da parte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, previo accertamento della sussistenza e dell'efficienza dell'impianto, della rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
      5. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione di un impianto di panificazione deve contenere le seguenti indicazioni:

          a) localizzazione dell'impianto;

          b) descrizione dell'impianto e delle principali modalità produttive;

          c) oggetto della produzione, ovvero panificazione o produzione di impasti da pane;

          d) produzione giornaliera prevista;

          e) planimetria dei locali;

          f) indicazione del nominativo del responsabile di panificazione.

      6. Gli accertamenti della conformità dell'impianto ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono effettuati da una commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.